CONTRATTO TIPO PER LA VENDITA DEI TESSUTI GREGGI

PARTE LEGALE

 

  1. Definizioni

Per "tessuto greggio" si intende il tessuto, indipendentemente dalla composizione fibrosa e dalla tipologia (ortogonale o a maglia), prodotto con filato greggio, purgato o tinto, così come scende dal telaio e che non ha subito successive lavorazioni (c.d. loom-state).

Il riferimento ad un comparto specifico dovrà altrimenti essere di volta in volta specificato.

Per “Parti” si intendono Compratore e Venditore congiuntamente.

  1. Trattativa e conclusione del contratto

Ai sensi dell’articolo 1326 c.c., l’ordine di acquisto ha valore di proposta contrattuale (c.d. proposta d’ordine). Tale ordine, ancorché assunto da agenti o da dipendenti del Venditore, non impegna il Venditore medesimo fino a che questi non l’abbia accettato per iscritto a mezzo fax o posta elettronica, preferibilmente certificata.

L’accettazione, conforme alla proposta d’ordine, deve essere comunicata entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della proposta d’ordine stessa, salvo che le Parti abbiano fissato un diverso termine.

A seguito dell’accettazione da parte del Venditore, tramite conferma d’ordine, il contratto si considera concluso.

Le eventuali modifiche successive alla conclusione del contratto dovranno essere concordate tra le Parti per iscritto.

In mancanza di accettazione della proposta d’ordine entro 5 giorni lavorativi, o nel diverso termine concordato tra le Parti, la proposta d’ordine si intende decaduta e l’accettazione tardiva non impegnerà il Compratore, salva la facoltà di quest’ultimo di ritenere valida la stessa accettazione tardiva.

 

  1. Computo dei termini

I termini si computano secondo il calendario comune, salvo che nei singoli articoli non sia diversamente indicato.

I termini che scadono di sabato o in coincidenza con un giorno festivo, riconosciuto come tale dalla legge, sono prorogati al giorno seguente non festivo.

I termini contenuti nelle intimazioni o diffide ad adempiere decorrono dalla data di ricezione delle stesse da parte del destinatario.

 

  1. Vendite tramite pezza tipo e/o scheda tecnica

Se le vendite al Compratore si effettuano su “tipo campione”, si tiene come riferimento la pezza tipo consegnata dal Venditore al Compratore; in assenza della pezza tipo, si deve fare riferimento alla scheda tecnica, anche provvisoria.

Il Venditore deve consegnare al Compratore la pezza tipo sempre e comunque accompagnata dalla scheda tecnica dell’articolo, redatta su carta intestata dell’azienda[1], completa di data di emissione e/o di revisione.

Sulla pezza tipo, consegnata nei casi e ai sensi di cui sopra, il Compratore dovrà effettuare le prove necessarie per verificare l’idoneità del tessuto in funzione dell’uso cui esso è destinato. Le prove necessarie per verificare tale idoneità sono individuate dal Compratore sotto la propria responsabilità.

Alla medesima pezza tipo e relativa scheda tecnica dell’articolo, faranno riferimento le forniture successive. Tutto ciò ad eccezione delle modifiche eventualmente concordate per iscritto tra le Parti.

Le caratteristiche suddette s’intendono riferite alla pezza tipo che non abbia subito ulteriori trattamenti.

I costi sostenuti dal Venditore con riferimento a progetti speciali commissionati dal Compratore, che comportano costi a vario titolo, compresi impianti per orditura, incorsatura e tessitura, saranno riconosciuti dal Compratore, previo accordo e con eventuale fatturazione a parte.

 

  1. Validità e conferma dei prezzi

All’atto della richiesta d’ordine, il Venditore deve comunicare al Compratore i prezzi di produzione con relativi quantitativi minimi per articolo e gli eventuali supplementi per le campionature, nonché la relativa scadenza di validità[2] dei prezzi, ad eccezione di quanto fornito con scheda tecnica provvisoria.

Nel caso in cui, al fine di indicare la scadenza di validità dei prezzi, si faccia riferimento al termine generico “stagione”, il Venditore dovrà altresì specificare la data ultima in cui la stagione si deve ritenere conclusa. In ogni caso, le Parti possono concordare la validità minima dei prezzi comunicati.

Una volta concluso il contratto tramite conferma d’ordine, si deve ritenere che il prezzo pattuito sia immodificabile e non possa essere influenzato, né al rialzo né al ribasso, da fluttuazioni delle valute, dai prezzi delle materie prime e dei materiali utilizzati per la lavorazione, fatte salve variazioni di eccezionale entità. Tuttavia, ove il venditore modifichi il prezzo per variazioni di eccezionale entità così come sopra intese, l’acquirente avrà facoltà di accettare il prezzo modificato o di recedere dal contratto.

 

  1. Condizioni di pagamento

In merito alle condizioni di pagamento, vale quanto concordato tra le Parti su ogni ordine/contratto e relativa conferma d’ordine[3].

Il Compratore decade dal beneficio del termine, con la conseguenza che il pagamento sarà immediatamente esigibile, ove ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c.[4]

Nel caso di consegne effettuate a più riprese, i pagamenti decorrono dalla data di ciascuna fattura.

Il pagamento deve sempre essere effettuato direttamente alla sede del Venditore, salvo accordi diversi.

È facoltà delle Parti concordare che la vendita avvenga con riserva di proprietà ex art. 1523 c.c.

Qualora il Compratore sia a conoscenza della propria difficoltà di adempiere il pagamento alla scadenza, egli dovrà tempestivamente darne comunicazione al Venditore, cosicché le Parti possano concordare le opportune misure.

Il mancato pagamento alla scadenza concordata fa perdere il diritto all’eventuale sconto finanziario condizionato al pagamento, e comporta l’addebito dei relativi interessi secondo quanto previsto dall’art. 5 D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, fatto salvo il caso in cui il mancato pagamento dipenda dal Venditore o da cause a questi addebitabili.

Salvo che le Parti abbiano pattuito un termine essenziale, intervenuta la scadenza del termine senza che il Compratore abbia adempiuto al pagamento, il Venditore ha diritto di sospendere temporaneamente tutte le consegne relative all’ordine in corso, nonché la facoltà, ex art. 1454 c.c., di intimare per iscritto al Compratore di effettuare il pagamento, fissando un ulteriore termine congruo , non inferiore a 15 giorni, per l’adempimento, decorso infruttuosamente il quale il Venditore stesso potrà ritenere il contratto risolto. Rimane ferma, in ogni caso, l’automatica decorrenza degli interessi dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del pagamento, secondo quanto disposto nel precedente comma.

Nell’ipotesi di ritardato o mancato pagamento si applicheranno, inoltre, le penali eventualmente concordate tra le Parti[5].

 

  1. Termini e modalità di consegna

Il termine di consegna è quello concordato dalle Parti e specificato sulla conferma d’ordine, con una tolleranza di 5 giorni lavorativi.

In caso di modifica dell’ordine iniziale, farà fede la nuova data di consegna concordata.

Il Venditore, prima della consegna, deve verificare la corrispondenza del tessuto alle specifiche relative alla scheda tecnica.

Il Venditore ha l’obbligo di segnalare l’eventuale esistenza nella medesima consegna di lotti e/o partite differenti in termini di bozzime e/o di filato.

La pezza consegnata deve essere confezionata con la dovuta diligenza con il diritto del tessuto all’interno del rotolo, salvo diversi accordi tra il Venditore e il Compratore.

In assenza di diversa pattuizione tra le Parti, il Venditore assolve il suo obbligo di consegnare la merce mettendola a disposizione del Compratore all’interno del proprio magazzino nel giorno ed ora concordati o preventivamente comunicati al Compratore. In tal caso, la merce viaggia a rischio del Compratore.

Durante il tempo intercorrente tra la messa a disposizione della merce nel giorno ed ora concordati o preventivamente comunicati e l’effettivo ritiro della stessa, il Venditore conserva la responsabilità del depositario.

Qualora l’effettivo ritiro della merce avvenga oltre 30 giorni successivi alla data fissata per la consegna, il Venditore ha la facoltà di addebitare al Compratore una somma di danaro a titolo di rimborso per le spese di giacenza sopportate, calcolata assumendo come parametro di riferimento le tariffe dei magazzini generali doganali. 

In assenza di diversa pattuizione tra le Parti, i costi relativi alla spedizione sono a carico del Compratore.

 

  1. Ritardi di consegna[6]

Eventuali ritardi o imprevisti, anche ove occorsi nel periodo di tolleranza di cui all’art. 7 del presente contratto, dovranno essere comunicati dal Venditore al Compratore entro la data della consegna e comunque il più tempestivamente possibile. A seguito di tale comunicazione la Parti possono accordarsi per la gestione del ritardo/imprevisto.

In assenza del suddetto accordo, e fatta eccezione per i casi in cui le parti abbiano concordato un termine essenziale, una volta decorso il termine di tolleranza previsto dall’art. 7 del presente contratto il Compratore potrà insistere per l’adempimento o in alternativa potrà, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ritenere automaticamente risolto il contratto per la parte non consegnata dandone comunicazione scritta al Venditore, fatto salvo il pagamento di eventuali penali accordate[7] e l’eventuale risarcimento dei danni subiti.

In fase di trattative, prima della conclusione del contratto, le Parti si impegnano a concordare per iscritto possibili limitazioni di responsabilità per i danni da ritardata o mancata consegna, di modo che il Venditore possa valutare la convenienza e accettabilità del rischio connesso all’ordine[8].

In assenza del suddetto accordo sulle limitazioni di responsabilità, tutti gli eventuali danni da ritardata o mancata consegna saranno determinabili dal giudice secondo le norme applicabili del codice civile.

I ritardi di consegne per cause di forza maggiore non imputabili al Venditore (ad esempio, ma non esaustivamente, scioperi imprevisti, restrizioni dell’impiego di energia o di altri elementi essenziali per la produzione, guerra, rivoluzioni, incendi, calamità naturali, epidemie, nonché ogni altro elemento non prevedibile ed evitabile con l’uso dell’ordinaria diligenza), se tempestivamente segnalati al Compratore e concordando un nuovo termine di consegna, non potranno dare luogo a penali, annullamenti, risoluzioni, resi o richieste di risarcimento danni. In ogni caso, ove il ritardo per cause di forza maggiore si protraesse per oltre 10 giorni dal nuovo termine così concordato, entrambe le parti potranno recedere dal contratto senza responsabilità alcuna.

 

  1. Tutela della proprietà intellettuale

Qualora il Compratore nel formulare l’ordine richieda un prodotto caratterizzato da un particolare disegno sul quale vanta un diritto di proprietà intellettuale, dovrà esplicitare tale circostanza al Venditore al quale sarà conseguentemente precluso riprodurre, imitare o divulgare lo stesso disegno in qualsiasi futura produzione per se stesso o per soggetti terzi. In questo caso, il disegno e i suoi dati tecnici di industrializzazione rimangono di esclusiva proprietà del Compratore e al Venditore è conseguentemente precluso riprodurre, imitare o divulgare tali dati in qualsiasi futura produzione per se stesso o per soggetti terzi.

Nella suddetta ipotesi resta inteso che il Compratore sia in possesso del legittimo diritto di disporre del disegno di cui chiede la riproduzione e dei suoi dati tecnici di industrializzazione, con relativa assunzione di tutte le responsabilità ed i rischi correlativi.

Qualora il Venditore proponga al Compratore un prodotto caratterizzato da un particolare disegno su cui vanta un diritto di proprietà intellettuale dovrà fare esplicitamente presente al Compratore tale circostanza. In questo caso, il disegno ed i suoi dati tecnici di industrializzazione rimangono di esclusiva proprietà del Venditore.

Anche in questa ipotesi resta inteso che il Venditore sia in possesso del legittimo diritto di disporre del disegno che egli propone e dei suoi dati tecnici di industrializzazione, con relativa assunzione di tutte le responsabilità ed i rischi correlativi.

In questo caso, con la vendita del prodotto il Venditore resta titolare del diritto di proprietà intellettuale vantato sul disegno e sui suoi dati tecnici di industrializzazione, con la possibilità di riprodurlo su prodotti oggetto di fornitura a favore di terzi concorrenti o non concorrenti del Compratore, salvo che le Parti non abbiano convenuto espressamente che per un periodo di tempo determinato il Venditore garantisca al Compratore il diritto esclusivo di acquistare presso di lui prodotti sui quali sia incorporato tale disegno.

La Parti concordano che in qualsiasi altra ipotesi si configuri tra loro la compravendita di un disegno sul quale insiste un diritto di proprietà intellettuale e sui suoi dati tecnici di industrializzazione, a detta compravendita si applicherà la garanzia prevista dall’art. 1483 c.c.[9].

Con riferimento a tessuti caratterizzati da particolari complessità produttive, le Parti possono concordare un’esclusiva.

 

  1. Difetti dei tessuti[10]

Sono considerati difetti palesi o visibili quelli che possono essere rilevati a vista sul tessuto greggio al momento della consegna e che sono pregiudizievoli per la commercializzazione del tessuto finito.

Sono considerati difetti occulti, o non visibili, quelli che possono essere rilevati, in difformità rispetto a quanto previsto dalla scheda tecnica e dalle caratteristiche della pezza tipo ove prevista, solo con apparecchiature scientifiche, oppure quelli che appaiono durante o dopo le operazioni di nobilitazione e/o trasformazione compatibili con la scheda tecnica dell’articolo.

Ad ogni modo non possono essere considerate oggetto di reclamo per difettosità, ai sensi dell’articolo 11 seguente, le caratteristiche intrinseche del tessuto greggio specificate nella scheda tecnica[11] dell’articolo e valutate in base alla pezza tipo, ove prevista.

Per quanto concerne la tolleranza sulla difettosità dei tessuti, fa fede quanto specificamente previsto nella scheda tecnica dell’articolo e nella relativa Parte Tecnica del presente Contratto Tipo.

Qualora le Parti verifichino un problema di difettosità del tessuto greggio così come consegnato, esse opteranno concordemente per uno dei seguenti rimedi: 1) rendere il tessuto greggio per la sua rilavorazione/sostituzione; 2) concordare un bonifico; 3) qualora l’inadempimento sia d’importanza tale da consentirlo[12], risolvere il contratto fatte salve le prestazioni già eseguite.

Eventualmente le Parti in fase di trattative e prima della conclusione del contratto, potranno concordare per iscritto possibili limitazioni di responsabilità di modo che il Venditore possa valutare la convenienza e accettabilità del rischio connesso all’ordine[13].

In assenza del suddetto accordo sulle limitazioni di responsabilità, tutti gli eventuali danni per vizi che superano i limiti di tolleranza saranno determinabili secondo le norme applicabili del codice civile, ad esempio il risarcimento non sarà dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza[14].

 

  1. Reclami[15]

Non ci sono presupposti per un reclamo qualora il difetto lamentato derivi da una mancata verifica da parte del Compratore dell’idoneità del tessuto in funzione dell’uso cui esso è destinato.

In caso di tessuti greggi difettosi il Compratore è tenuto ad effettuare una segnalazione per iscritto tramite posta elettronica preferibilmente certificata o a mezzo fax.

Per poter garantire al fornitore la completa tracciabilità, ai fini di consentire il miglioramento continuo della filiera di fornitura, tale segnalazione deve essere tempestiva e il più completa possibile (cioè corredata di campione, fotografie, ecc.), di modo che sia chiaramente identificato il tessuto greggio contestato e i tipi di difetti rilevati, comunicando il numero di pezza o, nel caso non sia possibile, il lotto produttivo. Il Compratore nella segnalazione deve altresì indicare il luogo ove la medesima merce è sita.

Il Compratore, durante l’eventuale controllo del tessuto fornitogli, è tenuto a segnalare i difetti rilevati sul tessuto greggio in modo tale da non creare pregiudizi al tessuto stesso.

Qualsiasi reclamo/segnalazione per difettosità visibile/palese dovrà essere comunicato per iscritto entro 10giorni lavorativi dalla data della scoperta e comunque entro un anno dalla consegna della merce.

Trattandosi di merce da trasportare da un luogo all’altro, il suddetto termine per la segnalazione dei difetti palesi decorre dal giorno del ricevimento della merce da parte del Compratore o del terzo cui sia stata spedita per conto del Venditore.

Per quanto riguarda i difetti occulti essi dovranno essere denunciati per iscritto entro 8 giorni dalla scoperta da parte del Compratore e/o dalla comunicazione inviata al Compratore da parte del cliente finale.

Per tutti i difetti l’azione per far valere la garanzia si prescrive nel termine di un anno dalla consegna.

La contestazione può anche essere anticipata telefonicamente, e se il Venditore autorizza esplicitamente il proseguimento della lavorazione, allo stesso Venditore sarà attribuibile la responsabilità in merito ad eventuali o maggiori danni subiti dal tessuto; viceversa, se il Venditore non autorizza esplicitamente il proseguimento della lavorazione, il Compratore si assumerà tutte le responsabilità del caso, qualora decida comunque di procedere ad effettuare la lavorazione stessa.

Specificamente per i difetti visibili, la responsabilità del Venditore è in ogni caso limitata al valore della merce allo stato originale che non abbia subito successivi ulteriori trattamenti (ad es. vaporizzi o decatizzi) qualora non siano intervenuti accordi diversi e l’eventuale risarcimento danni a carico del Venditore non può eccedere il valore della merce stessa[16].

Fatte salve eventuali pattuizioni tra le Parti che prevedano limitazioni di responsabilità per i danni derivanti da vizi del tessuto greggio, il Venditore è tenuto a rifondere i danni accertati derivanti dai difetti dei tessuti greggi già utilizzati solo se i difetti stessi non erano prima riconoscibili attraverso i controlli anzidetti o nel corso delle lavorazioni[17].

La merce oggetto di reclamo deve restare a disposizione del Venditore per 3 giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte dello stesso Venditore della segnalazione di cui al comma secondo del presente articolo, al fine di prendere visione degli eventuali difetti e di valutare ogni esame necessario; in tale periodo la merce deve essere conservata dal Compratore con la normale diligenza.

Qualora il Venditore contesti la sussistenza della difettosità segnalata dal Compratore, egli dovrà entro lo stesso periodo di 3 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa segnalazione, concordare con il Compratore il Laboratorio e/o il Centro di Controllo presso cui effettuare i relativi controlli congiunti accordandosi anche in merito alla relativa tempistica e tenendo conto delle indicazioni fornite dai successivi articoli n. 12 e 13.

 

  1. Controllo dei tessuti con esame visivo

Qualora ai sensi dell’ultimo comma dell’art. precedente insorgano delle contestazioni in merito alla sussistenza della difettosità oggetto di reclamo che le Parti non riescono a superare di comune accordo, esse procedono all’esame visivo del tessuto greggio/lavorato alla specola, il quale può essere effettuato in un reparto interno agli stabilimenti/locali delle Parti o alternativamente rivolgendosi ad un Centro di controllo.

In quest’ultimo caso, le Parti convengono che l’esame sia necessariamente svolto presso un Centro di controllo in grado di documentare le procedure seguite mettendole a disposizione delle Parti anche prima dell’effettuazione del controllo.

Nello specifico le Parti convengono che ogni parte di tessuto greggio/lavorato sottoposta a controllo deve essere univocamente identificata per numero di lotto, di articolo, numero di pezza ed eventuale disegno.

Anche l’articolo visitato dai Centri di controllo deve essere accompagnato sempre dalla sua scheda tecnica e da un adeguato campione di riferimento per poterne valutare l’aspetto e l’eventuale disegno, nonché da qualsiasi documento attestante eventuali accordi in merito intercorrenti tra le Parti, in modo che ogni parametro controllato sia congruo con la qualità richiesta alla merce e col suo utilizzo finale.

Nel caso di articoli con caratteristiche inusuali, il Compratore deve garantire la presenza del proprio Responsabile della qualità materie prime presso i Centri di controllo per disporre le condizioni di controllo e la definizione delle tolleranze.

La misura di lunghezza pezza alla consegna va verificata ammettendo un’incertezza di misura pari a quelle previste nella relativa Parte Tecnica del presente Contratto Tipo.

Se le pezze hanno i numeri identificativi sulle due testane, queste devono essere almeno 60 cm. all’interno.

L’esame alla specola, comprendente la lunghezza/altezza del tessuto greggio/lavorato e i suoi difetti palesi, deve essere effettuato nei tempi concordati (così come previsto dall’art. 11) tramite segnalazione, numerazione e identificazione immediata dei difetti secondo l’anagrafica dei difetti stessi accettati dalle parti.

Le modalità di segnalazione dei difetti palesi sono quelle indicate nel precedente articolo 11 e nella relativa Parte Tecnica del presente Contratto Tipo, oppure devono essere preventivamente concordate tra le Parti permettendo eventuali correzioni o rifinizioni possibili in uno stadio successivo.

 

  1. Controllo dei tessuti greggi/lavorati tramite laboratori (esami chimico/fisici)

Qualora il controllo dei tessuti greggi/lavorati con esame visivo non fosse sufficiente o ove si richiedessero approfondimenti tramite esami chimico/fisici, Venditore e Compratore convengono che le relative prove di verifica siano necessariamente svolte presso un laboratorio scelto di comune accordo ed accreditato ACCREDIA per quella specifica prova. Nel caso in cui le difettosità fossero effettivamente rilevate, le spese delle prove di verifica saranno sopportate dalla parte che ha causato tali difettosità; nel caso in cui non fossero rilevate difettosità, le spese delle prove di verifica saranno sopportate dalla parte che ha richiesto i controlli.

 

 

 

  1. Reso di merce

Entro 10 giorni dalla segnalazione di cui all’articolo 11 o dal ricevimento dei risultati degli eventuali controlli congiunti svolti in base agli artt. 12 e 13, accertata la fondatezza del reclamo, qualora le Parti optassero per la resa del tessuto ex art. 10 del presente Contratto Tipo, il Venditore deve autorizzare per iscritto i resi dei tessuti greggi ovvero il loro ripristino indicando la relativa tempistica.

La merce resa viaggia a spese del Venditore.

La pezza resa deve essere confezionata con la dovuta diligenza con il diritto del tessuto all’interno del rotolo.

Qualora i tessuti greggi/lavorati resi risultino danneggiati a causa di una maldestra operazione di manipolazione, di taglio o di imballaggio, il Compratore è tenuto a rispondere del danno al Venditore. Tale regola vale altresì per le normali operazioni di consegna delle pezze dal Venditore al Compratore a seconda delle condizioni di resa della merce.

I metodi di segnalazione del difetto, che devono essere tali da non arrecare pregiudizio alcuno al tessuto, saranno presenti solo in cimossa sulle pezze ove il motivo del reso sia la difettosità rilevata durante il controllo della pezza da parte del Compratore.

Il reso di merce non autorizzato dal Venditore non comporta il riconoscimento automatico della responsabilità del difetto da parte del Venditore e pertanto non legittima il Compratore ad emettere nota di addebito.

 

  1. Annullamenti e modifiche

La richiesta di annullamenti e modifiche da parte del Compratore di ordini di tessuto greggio sarà valutata dal Venditore in funzione dello stato di avanzamento della lavorazione.

In caso di annullamenti di ordini in esclusiva, saranno poste a carico del Compratore le spese sostenute direttamente ed esclusivamente per la realizzazione del prodotto.

Il Compratore inoltre dovrà ritirare il tessuto greggio già prodotto.

 

  1. Cessione del Contratto

È espressamente fatto divieto alle Parti di cedere il Contratto a terzi se non dopo aver ottenuto un consenso scritto dalla Controparte. Qualora la Parte ceda il Contratto in mancanza di tale consenso scritto, essa rimarrà comunque obbligata in via principale nei confronti della Controparte.

 

  1. Clausola risolutiva espressa in favore del Venditore[18]

Le Parti convengono che il Contratto/Ordine potrà essere risolto dal Venditore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi al Compratore con lettera raccomanda A/R o posta elettronica certificata o a mezzo fax, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

-       mancata prestazione delle garanzie che il Compratore si è eventualmente e specificatamente obbligato a fornire all’interno del contratto a copertura dei pagamenti, ovvero, successiva cessazione delle medesime (es: ritiro di fidi bancari, intervenuta scopertura da parte dell’assicurazione crediti, ecc.);

-       conclamata insolvenza tale da mettere in evidente pericolo l’esatto adempimento della prestazione dedotta nel contratto, salvo che sia prestata idonea garanzia;

-       per violazione di quanto disposto all’articolo 16 in merito al divieto di cessione del Contratto a terzi;

-       per violazione da parte del Compratore di un qualsiasi diritto di proprietà intellettuale del Venditore.

 

  1. Clausola risolutiva espressa in favore del Compratore[19]

Le Parti convengono che il Contratto/Ordine potrà essere risolto dal Compratore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione da inviarsi al Venditore con lettera raccomanda A/R o posta elettronica certificata o a mezzo fax, nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:

-       ritardi di consegna che, ex art. 8, si protraggano oltre i 5 giorni lavorativi di tolleranza;

-       nel caso in cui il Venditore violi il diritto di esclusiva che egli ha eventualmente riconosciuto al Compratore, ex art. 9 co. IV, su un proprio diritto di proprietà intellettuale;

-       per violazione da parte del Venditore di un qualsiasi diritto di proprietà intellettuale del Compratore;

-       per violazione di quanto disposto all’articolo 16 in merito al divieto di cessione del Contratto a terzi;

-       qualora la composizione del tessuto sia diversa da quella risultante dalla scheda tecnica secondo le norme di legge, comprese le tolleranze[20], nonché secondo le ulteriori richieste poste per iscritto dal Compratore nella proposta d’ordine e esplicitamente confermate nell’accettazione d’ordine;

-       qualora il Venditore nell’esecuzione della sua prestazione non rispetti le prescrizioni legislative italiane e comunitarie specificamente riferite agli aspetti ecotossicologici cogenti dei prodotti tessili, nonché quelle ulteriormente richieste per iscritto dal Compratore nella proposta d’ordine e esplicitamente confermate nell’accettazione d’ordine.

 

  1. Legge applicabile[21]

Il Contratto/Ordine intercorrente tra le Parti è regolato in ogni suo aspetto dal diritto italiano.

 

  1. Controversie[22]

Al fine di tentare la conciliazione, le Parti sottoporranno eventuali controversie derivanti dal presente Contratto alla procedura di mediazione effettuata presso la Camera di Commercio della sede legale del Venditore.

Ove i tentativi di cui sopra non andassero a buon fine, ogni controversia derivante dal Contratto e/o sulla sua interpretazione è esclusivamente competente il Foro in cui è sita la sede legale del Venditore.

  

Istruzioni d’Uso e Annotazioni in merito a Clausole Vessatorie

Come meglio descritto nella prefazione che sul sito www.sistemamodaitalia.it accompagna i “Contratti Tipo SMI”, le Parti sono libere di utilizzare tale Contratto Tipo in maniera flessibile, secondo le modalità d’uso che ritengano più opportune (ad es. attingendovi solo alcuni articoli o principi, ovvero aderendo in toto al loro contenuto).

Nell’ipotesi che le Parti decidano di aderire a tutto il “Contratto Tipo”, sarà necessario che lo stesso sia allegato all’ordine/conferma d’ordine con relativa sottoscrizione, oppure che sia dichiarata l’applicabilità dello stesso “Contratto Tipo SMI” all’ordine/conferma d’ordine, facendo chiaramente riferimento al sito di Sistema Moda Italia come luogo ove lo stesso documento può essere consultato.

In ogni caso, dovrà tenersi conto del fatto che il “Contratto Tipo SMI”, sopra riportato, contiene alcune clausole c.d. “vessatorie” inerenti a, fra l’altro, limitazioni di responsabilità, decadenze a carico delle controparti, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni e clausole compromissorie.

Ex artt. 1341-1342 c.c., queste clausole necessitano di apposita sottoscrizione per approvazione espressa, in assenza della quale sono prive di validità.

 

 

 

 

Approvato dal Consiglio Generale del 19 maggio 2017

[1] Vedasi format di scheda tecnica allegato alla relativa Parte Tecnica del presente Contratto Tipo.

[2] Si precisa che l’indicazione di un periodo di validità dei prezzi non implica l’obbligo per il Venditore di accettare necessariamente la proposta d’ordine pervenuta dal Compratore, considerato che il vincolo contrattuale, ai sensi del precedente articolo 2, nasce solo con l’avvenuta conferma d’ordine da parte dello stesso Venditore.

[3] Il generale riferimento alla legislazione italiana include, ovviamente, anche il d.lgs. 231/2002 e ss.mm., in tema di “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, al quale si rimanda specificamente per ciò che concerne i termini di pagamento (qualora non diversamente pattuiti), i ritardi di pagamento e gli interessi moratori dovuti.

[4] Art. 1186 c.c.: “Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”.

[5]Si tenga presente che la pattuizione di penali costituisce, in genere, clausola vessatoria da approvare specificamente per iscritto secondo quanto previsto dall’art. 1341 c.c.; in tal senso, vedasi apposita formulazione in calce al presente Contratto tipo.

[6] Clausola vessatoria che per essere pienamente efficace, deve essere specificamente approvata per iscritto secondo quanto previsto dall’art. 1341 c.c.; in tal senso, vedasi apposita formulazione in calce al presente Contratto tipo.

[7] Si tenga presente che la pattuizione di penali costituisce, in genere, clausola vessatoria da approvare specificamente per iscritto secondo quanto previsto dall’art. 1341 c.c.; in tal senso, vedasi apposita formulazione in calce al presente Contratto tipo.

[8] Si ricordi che le eventuali limitazioni di responsabilità pattuite costituiscono clausole vessatorie che per essere pienamente efficaci, devono essere specificamente approvate per iscritto secondo quanto previsto dall’art. 1341 c.c.

[9] È la c.d. garanzia da evizione che si riferisce all’ipotesi in cui il Compratore sia privato della cosa comprata per effetto dell’azione di rivendicazione di un soggetto terzo che è il reale proprietario della cosa stessa; in questa circostanza il Venditore è tenuto a risarcire al Compratore il danno subito secondo quanto disposto dall’art. 1479 c.c.

Il citato art. 1483 c.c. riporta testualmente: “Evizione totale della cosa – Se il compratore subisce l’evizione totale della cosa per effetto di diritti che il terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell’art. 1479. Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denuncia della lite e quelle che abbia dovuto rimborsare all’attore”.

[10] Clausola vessatoria che per essere pienamente efficace, deve essere specificamente approvata per iscritto secondo quanto previsto dall’art. 1341 c.c.; in tal senso, vedasi apposita formulazione in calce al presente Contratto tipo.

[11] In generale e in assenza di diversi accordi tra le Parti, le schede tecniche degli articoli redatte secondo il format allegato alla relativa Parte Tecnica del presente Contratto Tipo, riflettono il contenuto dello Standard Qualità SMI. Esso è il documento che il sistema associativo tessile da alcuni decenni ha predisposto e aggiorna periodicamente, allo scopo di fornire un quadro unitario e coerente di caratterizzazione delle proprietà dei prodotti tessili utili nella definizione dei rapporti contrattuali tra le aziende tessili.

[12] Ex art. 1455 c.c. “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”.

[13] Si ricordi che le eventuali limitazioni di responsabilità pattuite costituiscono clausole vessatorie che per essere pienamente efficaci, devono essere specificamente approvate per iscritto secondo quanto previsto dall’art. 1341 c.c.; in tal senso, vedasi apposita formulazione in calce al presente Contratto tipo.

[14] Ex artt. 1227 c.c.: “Concorso del fatto colposo del creditore - Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”; ex art. 1229 c.c.: “Clausole di esonero da responsabilità – È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico”.

Cfr., infine, anche art. 1490 c.c. “Garanzia per I vizi della cosa venduta – Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui ci esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”.

[15] Clausola vessatoria che per essere pienamente efficace, deve essere specificamente approvata per iscritto secondo quanto previsto dall’art. 1341 c.c.; in tal senso, vedasi apposita formulazione in calce al presente Contratto tipo.

[16] Si ricordi che le eventuali limitazioni di responsabilità pattuite costituiscono clausole vessatorie che per essere pienamente efficaci, devono essere specificamente approvate per iscritto secondo quanto previsto dall’art. 1341 c.c.; in tal senso, vedasi apposita formulazione in calce al presente Contratto tipo.

[17] Si ricordi che le eventuali limitazioni di responsabilità pattuite costituiscono clausole vessatorie che per essere pienamente efficaci, devono essere specificamente approvate per iscritto secondo quanto previsto dall’art. 1341 c.c.; in tal senso, vedasi apposita formulazione in calce al presente Contratto tipo.

[18] Clausola vessatoria che per essere pienamente efficace, deve essere specificamente approvata per iscritto secondo quanto previsto dall’art. 1341 c.c.; in tal senso, vedasi apposita formulazione in calce al presente Contratto tipo.

[19] Ibidem.

[20] La disciplina della composizione tessile a livello UE è contenuta nel Reg. UE 1007/2011. Le principali norme cui fare riferimento sono contenute negli articoli 7, 8 e 20 del Regolamento menzionato, alle quali si rimanda per una trattazione più dettagliata. In estrema sintesi, tuttavia, si precisa quanto segue. Per quanto concerne la tolleranza di fibre estranee (i.e. non indicate in etichetta), sia per i prodotti tessili puri (i.e. interamente costituiti da una sola fibra) che per quelli composti da più fibre, è ammessa una tolleranza del:

-        2% di fibre estranee sul peso totale del prodotto, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica;

-        5% di fibre estranee sul peso totale del prodotto, in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato.

Per quanto riguarda prodotti dichiarati di lana vergine o lana di tosa (i.e. composto esclusivamente di una fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito o trattata in modo diverso dal “necessario”. Si veda art. 8 per maggiori dettagli), è ammessa la presenza di fibre estranee pari a 0,3 %, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica.

Oltre le percentuali di “fibre estranee” (2%, 5%, 0,3%) è ammessa una tolleranza di fabbricazione del 3% (nel caso di prodotti tessili composti da più fibre), riferita al peso totale delle fibre indicate in etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi. Ad esempio: composizione dichiarata 70% - 30%, intervallo di tolleranza 67-73% e 33-27%.

[21] Ibidem.

[22] Clausola vessatoria che per essere pienamente efficace, deve essere specificamente approvata per iscritto secondo quanto previsto dall’art. 1341 c.c.; in tal senso, vedasi apposita formulazione in calce al presente Contratto tipo.

Si ricorda che, ove il contratto ricada nell’ambito di applicazione del D.l. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, le parti avranno l’obbligo di procedere alla negoziazione assistita a pena di improcedibilità del successivo giudizio. Tuttavia si informa che la summenzionata negoziazione assistita non è obbligatoria, tra gli altri, nei procedimenti per ingiunzione e nei giudizi di opposizione: conseguentemente non sarà obbligatorio esperirne il tentativo prima di richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo né prima di iniziare l’azione di opposizione a decreto ingiuntivo.